Assegno unico e frontalieri - Quesiti per INPS

Funzionamento degli assegni familiari svizzeri

 

In base alla Legge federale sugli Assegni Familiari, le persone che dispongono di un contratto di lavoro in Svizzera hanno diritto a percepire gli assegni familiari cantonali a patto che percepiscano un reddito lordo mensile di 597 CHF o un lordo annuale di almeno 7'170 CHF.

Gli importi degli assegni variano in base ai Cantoni. Il tariffario minimo è di 200 CHF mensili per i figli fino ai 16 anni e di 250 CHF mensili per i figli in formazione scolastica o professionale fino ai 25 anni di età.

La legge svizzera prevede la possibilità di richiedere gli assegni familiari anche per i figli residenti all’estero, pertanto i frontalieri possono accedervi alle stesse condizioni dei lavoratori residenti in Svizzera.

Gli assegni familiari vengono concordati ai lavoratori dalle singole Casse di compensazione. In Svizzera esistono molti enti di questo tipo. La scelta della Cassa avviene da parte del datore di lavoro.

 

Gli accordi multilaterali sottoscritti dall’Italia e dalla Svizzera in materia di sicurezza sociale definiscono poi le regole di priorità in caso di cumulo di diritti. In particolare, in base all’art. 68 comma 1 del Reg. CE n. 883/04:

- Lettera “a” :  «nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo, l’ordine di priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma».

- Lettera “b” : «nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a un medesimo titolo, l’ordine di priorità è fissato ai seguenti criteri secondari: […] il luogo di residenza dei figli».

L’art. 68, comma 2 stabilisce poi il diritto per il frontaliere di percepire l’eventuale integrazione differenziale da parte del secondo Stato.

 

Situazione fino ad oggi (28.02.2022)

 

Il diritto agli assegni familiari svizzeri è come detto legato al criterio del contratto di lavoro, così come l’Assegno per il Nucleo Familiare dell’INPS che resterà in vigore fino al 28.02.2022. I due assegni nazionali erano dunque versati a “medesimo titolo”.

Per questa ragione ha fino ad oggi trovato applicazione l’art. 68, comma 1, lettera “b” del citato Reg. CE n. 883/04 secondo il quale i nuclei familiari dei frontalieri dovevano fare richiesta dell’ANF eprocedere a richiedere l’assegno svizzero solo in un secondo momento che veniva pertanto concesso loro sotto forma di integrazione differenziale.

 

Situazione con il nuovo “assegno unico e universale”

 

Le singole Casse di compensazione svizzere hanno preso atto dell’imminente entrata in vigore in Italia prevista per il 1° marzo 2022 del nuovo “assegno unico e universale”.

Secondo la loro visione l’assegno unico e universale è una prestazione legata alla residenza ma viene al tempo stesso influenzata dalla presenza di un eventuale contratto di lavoro in Italia (questo in quanto l’assegno unico varierà in base all’ISEE). Pertanto, in ottemperanza alle succitate disposizioni europee (Reg. CE n. 883/04, art. 68, comma 1, lettere “a” e “b”), procederanno in questo modo:

 

- Continueranno ad erogare gli assegni familiari ai frontalieri fino al 28.02.2022.

- Dal 1° marzo i frontalieri dovranno rinnovare la domanda di assegni familiari in Svizzera.

- Se il partner del frontaliere (l’altro genitore dei figli) lavora in Italia o percepisce la NASPI, allora l’altro genitore dovrà richiedere l’assegno unico in Italia. La Cassa di compensazione svizzera pagherà poi al frontaliere l’integrazione differenziale.

- Se invece il partner del frontaliere è inoccupato (o anch’esso frontaliere), la Cassa di compensazione svizzera procederà a pagare l’assegno cantonale direttamente al frontaliere.

 

NOTA BENE: alcune Casse di compensazione minori hanno dato indicazione ai frontalieri di dover richiedere in ogni caso l’assegno unico e universale in Italia anche qualora l’altro genitore sia inoccupato. Aldilà della discutibilità giuridica del caso, avremo dunque anche diversi casi di genitori inoccupati che faranno la richiesta dell’assegno unico e universale.

Quesiti e potenziali criticità

In base al contesto sopra descritto, siamo a porre i seguenti quesiti mettendo in luce alcune potenziali criticità.

- In ottemperanza alle disposizioni europee, al fine di certificare l’importo pagato dall’INPS all’altro genitore, le Casse di compensazione svizzere richiedono per ciascun lavoratore alle sedi INPS territoriali la compilazione del modulo europeo E-411. Fino ad oggi questa procedura interessava un numero limitato di frontalieri, in quanto l’Assegno per il Nucleo Familiare dell’INPS spettava unicamente ai lavoratori dipendenti entro certe soglie di reddito (le quali molto spesso venivano superate dai nuclei familiari dei frontalieri in virtù degli stipendi svizzeri). Nonostante questo negli ultimi anni si sono spesso verificati ritardi cospicui per i lunghi tempi di risposta dell’INPS nel compilare i formulari (i quali peraltro vengono scambiati per posta cartacea, in quanto la piattaforma digitale prevista dall’UE non è stata ancora implementata). Questo ha provocato in diverse occasioni un blocco totale degli assegni familiari svizzeri per diversi mesi se non per anni. Con l’avvento del nuovo assegno unico e universale lo scambio di dati interesserà un numero molto più elevato di persone. In base ai dati comunicateci dalle autorità elvetiche, soltanto in Ticino si passerà da circa 16'000 formulari ad oltre 38'000.

Il problema si pone in modo particolare per i numerosi lavoratori stagionali e somministrati, i quali lavorano a intermittenza in Svizzera dovendo ogni volta ripresentare la domanda di assegni familiari cantonali avviando di continuo nuove pratiche di moduli E-411.

 

Desideriamo dunque sapere come verranno gestite queste richieste da parte dell’INPS in modo da non generare un blocco prolungato degli assegni familiari destinati ai frontalieri.

 

- Al fine di supplire al rischio di cui sopra, chiediamo se l’INPS rilascerà agli aventi diritto dell’assegno unico e universale una decisione ufficiale con indicati gli importi erogati. Molte Casse di compensazione svizzere si sono infatti dichiarate disponibili ad accettare questa dichiarazione in modo tale da anticipare il versamento dell’integrazione differenziale senza dover attendere necessariamente il modulo E-411 redatto da parte dell’INPS.

 

- Come detto, in base alle (discutibili) disposizioni di talune Casse di compensazione, i partner inoccupati dei frontalieri dovranno in certi casi procedere a richiedere l’assegno unico e universale in Italia. Essi ne avranno diritto pur non essendo soggetti all’imposta sulle persone fisiche?

 

- In Svizzera vivono numerosi lavoratori che hanno i figli residenti in Italia. Questi soggetti avranno diritto a richiedere l’assegno unico e universale nonostante non soddisfino il criterio della residenza?

 

- Citiamo infine il caso dei “frontalieri al contrario” (persone residenti in Svizzera che lavorano in Italia). Essi non hanno diritto agli assegni familiari svizzeri in quanto non dispongono di un contratto di lavoro in Svizzera. Essi avranno diritto all’assegno unico e universale in Italia? Si tratta di persone che non rispettano il requisito della residenza in Italia ma sono al tempo stesso soggetti all’imposta sulle persone fisiche.